Gli ausiliari del traffico, in tanto sono legittimati
ad accertare e contestare violazioni a norme del codice della strada, in
quanto dette violazioni concernano le disposizioni in materia di sosta.
Laddove, invece, le violazioni consistano in condotte diverse, quale,
nella specie, la sosta in area riservata alla fermata di mezzi pubblici,
l'accertamento può essere compiuto dal personale ispettivo delle aziende
di trasporto pubblico di persone, ma non anche dagli ausiliari del
traffico, di cui alla L. n. 127 dal 1997, art. 17, comma 132, in fattispecie di circolazione in corsie
riservate ai mezzi pubblici).
Cass. Civ. Sez.II n.6502 del 17 marzo 2009
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE
Sentenza 17 marzo 2009, n. 6502
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
G.L. impugna la sentenza n. 793 del 2006 del Giudice di Pace di Roma
con la quale veniva respinta la sua opposizione avverso il verbale
di accertamento n. ****, redatto dall'ausiliario del traffico M.F.,
che aveva accertato la violazione dell'art. 158 C.d.S., comma 2,
perchè il suo veicolo sostava nello spazio riservato alla fermata
del bus.
Il Giudice di Pace respingeva l'opposizione, ritenendo che il potere
di accertamento in capo al dipendente dell'amministrazione risultava
dall'ordinanza sindacale indicata nell'accertamento e che era onere
dell'opponente provare l'eventuale carenza di potere.
L'odierno ricorrente articola due motivi di ricorso.
Resiste con controricorso l'amministrazione intimata.
Il ricorrente lamenta in particolare la contraddittoria motivazione
in ordine alla prova relativa al potere di accertamento
dell'ausiliario. Vi era stata una contestazione in merito e non vi
erano state deduzioni sul punto da parte dell'Amministrazione. Il
giudice aveva indicato genericamente l'ordinanza sindacale in base
alla quale vi era stata attribuzione del potere.
Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale
invia requisitoria scritta nella quale, concordando con il parere
espresso nella nota di trasmissione, conclude con richiesta di
accoglimento del ricorso.
La richiesta della Procura Generale può essere accolta.
Occorre osservare, in primo luogo, che la L. 15 maggio 1997, n. 127,
art. 17, comma 132, ha stabilito che "i comuni possono, con
provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e
accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti
comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente
alle aree oggetto di concessione".
Al comma 133, poi, il medesimo art. 17 dispone che "le funzioni di
cui al comma 132, sono conferite anche al personale ispettivo delle
aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme
previste dalla L. 8 giugno 1990, n. 142, artt. 22 e 25, e successive
modificazioni. A tale personale sono inoltre conferite, con le
stesse modalità di cui al primo periodo del comma 132, le funzioni
di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta
sulle corsie riservate al trasporto pubblico, ai sensi del D.Lgs. 30
aprile 1992, n. 285, art. 6, comma 4, lett. c)".
La L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 68, comma 1, ha successivamente
chiarito che "la L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, commi 132 e
133, si interpretano nel senso che il conferimento delle funzioni di
prevenzione e accertamento delle violazioni, ivi previste,
comprende, ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 12,
comma 1, lett. e), e successive modificazioni, i poteri di
contestazione immediata nonchè di redazione e sottoscrizione del
verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli artt. 2699 e
2700 c.c.", (comma 1).
La norma ha, inoltre, stabilito che queste funzioni, "con gli
effetti di cui all'art. 2700 c.c., sono svolte solo da personale
nominativamente designato dal sindaco previo accertamento
dell'assenza di precedenti o pendenze penali, nell'ambito delle
categorie indicate dalla citata L. n. 127 del 1997, art. 17, commi
132 e 133", (comma 2), disponendo, altresì, che a detto personale
"può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione
dei veicoli, nei casi previsti, rispettivamente, dal D.Lgs. 30
aprile 1992, n. 285, art. 158, lett. b) e c), e comma 2, lett. d)",
(comma 3).
Il legislatore, con le norme sopra richiamate, ha stabilito che
determinate funzioni, obiettivamente pubbliche, possano essere
svolte anche da soggetti privati i quali abbiano una particolare
investitura da parte della pubblica amministrazione, in relazione al
servizio svolto, in considerazione "della progressiva rilevanza dei
problemi delle soste e parcheggi", specie nei centri urbani (Corte
Cost., ord. n. 157 del 2001). Inoltre, con la norma interpretativa
sopra richiamata (art. 68, cit.) ha impresso ai verbali redatti dal
succitato personale l'efficacia probatoria di cui agli artt. 2699 e
2700 c.c..
L'art. 17, comma 132, cit., tenuto conto della rilevanza delle
funzioni conferite a soggetti che, sebbene siano estranei
all'apparato della pubblica amministrazione e non compresi nel
novero di quelli ai quali esse sono ordinariamente attribuite (art.
12 C.d.S.), sono legittimati all'esercizio di compiti di prevenzione
ed accertamento di violazioni del codice della strada sanzionate in
via amministrativa, deve ritenersi norma di stretta interpretazione
(in tal senso, v. Cass., 7 aprile 2005, n. 7336).
Il legislatore, evidentemente proprio per queste ragioni, ha quindi
avuto cura di puntualizzare che le funzioni riguardano soltanto le
"violazioni in materia di sosta" e "limitatamente alle aree oggetto
di concessione", poichè la loro attribuzione è apparsa strumentale
rispetto allo scopo di garantire la funzionalità dei parcheggi, che
concorre a ridurre, se non ad evitare, il grave problema del
congestionamento della circolazione nei centri abitati. In tal
senso, è significativo che al personale in esame "può essere
conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli",
ma esclusivamente nei casi previsti dall'art. 158, comma 2, lett.
b), c), e d) (art. 68, comma 3, cit.), ovvero "dovunque venga
impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta,
oppure lo spostamento dei veicoli in sosta", "in seconda fila",
"negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata" dei
veicoli puntualmente indicati.
Analogamente, la L. n. 127 del 1997, art. 17, comma 133, come
interpretato dalla L. n. 488 del 1999, art. 68, costituisce norma di
stretta interpretazione per quanto riguarda le funzioni attribuite
al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico
di persone.
Ne consegue che gli ausiliari del traffico, in tanto sono
legittimati ad accertare e contestare violazioni a norme del codice
della strada, in quanto dette violazioni concernano le disposizioni
in materia di sosta. Laddove, invece, le violazioni consistano in
condotte diverse, quale, nella specie, la sosta in area riservata
alla fermata di mezzi pubblici, l'accertamento può essere compiuto
dal personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di
persone, ma non anche dagli ausiliari del traffico, di cui alla L.
n. 127 dal 1997, art. 17, comma 132, (vedi sul punto Cass. 2006 n.
18186, in fattispecie di circolazione in corsie riservate ai mezzi
pubblici).
Tali poteri però non possono presumersi esistenti, occorrendo pur
sempre che siano conferiti nominativamente e con apposita ordinanza
sindacale. Nel caso di specie, pur a fronte della specifica ragione
oppositiva che aveva posto in dubbio tale potere, per difetto di
specifica indicazione nel verbale, il Giudice di Pace si è limitato
ad una generica indicazione di una, non meglio precisata, ordinanza
sindacale in virtù della quale i dipendenti della società trasporti
pubblici sarebbero stati a tanto delegati. Ma di tale ordinanza non
risultano indicati gli estremi, che neppure nel presente grado il
resistente Comune ha precisato, pur dovendo provare che proprio
all'ausiliare de traffico M.F. tale potere era stato conferito.
Il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato cassato.
Sussistendone i presupposti, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., questa
Corte può pronunciare sul merito, e, in accoglimento
dell'opposizione originariamente proposta, annulla l'ordinanza
ingiunzione. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE
accoglie ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato e,
decidendo nel merito, accoglie l'opposizione originariamente
proposta dall'intimato e annulla il provvedimento impugnato.
Condanna parte intimata al pagamento delle spese di giudizio,
liquidate per il merito in Euro 700,00 Euro per onorari e 100,00 per
spese e per il giudizio di legittimità in Euro 400,00 per onorari e
100,00 per spese, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2009. |